(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'Art. 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 che prevede la concessione di sovvenzioni ai comuni per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore; Visto il regolamento concernente le modalita' per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della citata legge regionale n. 28 del 1989, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 26 novembre 1996, n. 0429/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 3 del 15 gennaio 1997, gia' integrato con decreto del presidente della giunta regionale 20 novembre 1998, n. 0401/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20 del 19 maggio 1999; Visto l'Art. 5 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come sostituito dall'Art. 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede che le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), delimitate con D.P.G.R. nonche' i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella suddetta delimitazione, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale; Rilevato che ai sensi del succitato Art. 5, comma 13 per l'adozione della variante allo strumento urbanistico, ai comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale n. 11/1983, in quanto risultano aver gia' adotta il piano di conservazione e sviluppo o il piano particolareggiato dell'ambito di tutela di cui alla suddetta legge regionale n. 11, e' attribuita priorita' nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale n. 28/1989; Ravvisata pertanto la necessita' di integrare il suddetto regolamento con l'inserimento delle modalita' per la determinazione della spesa ammissibile per la redazione delle suddette varianti al P.R.G.C.; Vista la relazione di data 27 novembre 2000 prot. n. P.T./15657/8.101 redatta a cura del servizio degli affari amministrativi e legali della direzione regionale della pianificazione territoriale; Sentito in merito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 17 novembre 2000 ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3702 del 1 dicembre 2000; Decreta: Per le motivazioni in premessa indicate, il "Regolamento concernente le modalita' per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'Art. 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19", approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0429/Pres. del 26 novembre 1996, gia' integrato con decreto del presidente della giunta regionale 20 novembre 1998, n. 0401/Pres., e' integrato mediante inserimento, dopo l'Art. 2-bis, del seguente articolo: "Art. 2-ter. - Spesa ammissibile per il finanziamento delle varianti al P.R.G.C. relative alle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e ai territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale (Art. 5, comma 3 della legge regionale n. 42/1996). 1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le seguenti: a) (Art. 5, quarto comma, circolare n. 6679/69). Applicazione della prima aliquota della tabella A della tariffa (L. 1.500.000); b) (art. 5, ottavo comma, circolare n. 6679/69). Eventuale integrazione della tariffa base nella percentuale massima cumulata del 50% dovuta alla presenza delle particolari situazioni espressamente indicate; c) (art. 2, ultimo comma, circolare n. 6679/69). Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfettaria secondo le percentuali fissate dalla circolare ministeriale sopraccitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tabella B della tariffa); d) adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio). 2. L'eventuale integrazione della tariffa base, nella percentuale prevista dall'Art. 5, ottavo comma, della circolare n. 6679/69, di cui alla lettere b) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai comuni in sede di richiesta di contributo. 3. Alla somma cosi' ottenuta va applicata la riduzione del 75% per una superficie fino a 500 ettari. 4. Per una superficie superiore ai 500 ettari la riduzione e' del 70%". E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come integrazione al regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 dicembre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 5 febbraio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 45