(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  legge  regionale  20 novembre  1989,  n. 28 modificata
dall'Art.  1  della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 che prevede
la  concessione  di sovvenzioni ai comuni per agevolare la formazione
degli  strumenti  urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti,
non sorretta da leggi regionali di settore;
    Visto   il   regolamento   concernente   le   modalita'   per  la
determinazione   della   spesa  ammissibile  e  quelle  attinenti  la
documentazione  da  allegare  per  il  finanziamento della formazione
degli  strumenti urbanistici ai sensi della citata legge regionale n.
28  del  1989,  approvato  con  decreto  del  presidente della giunta
regionale  26 novembre 1996, n. 0429/Pres., pubblicato nel Bollettino
ufficiale  della Regione n. 3 del 15 gennaio 1997, gia' integrato con
decreto  del  presidente  della giunta regionale 20 novembre 1998, n.
0401/Pres.,  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20
del 19 maggio 1999;
    Visto  l'Art.  5  della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42,
come  sostituito  dall'Art. 10 della legge regionale 9 novembre 1998,
n.  13,  che  prevede  che  le aree di rilevante interesse ambientale
(ARIA),  delimitate  con D.P.G.R. nonche' i territori destinati dagli
strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela
ambientale  previsti  dal  piano  urbanistico regionale, non compresi
nella  suddetta  delimitazione,  sono  disciplinati con variante allo
strumento urbanistico generale;
    Rilevato  che  ai  sensi  del  succitato  Art.  5,  comma  13 per
l'adozione  della  variante allo strumento urbanistico, ai comuni che
non  utilizzano  il  finanziamento  di  cui  alla  legge regionale n.
11/1983,   in   quanto   risultano  aver  gia'  adotta  il  piano  di
conservazione  e sviluppo o il piano particolareggiato dell'ambito di
tutela  di  cui  alla  suddetta  legge regionale n. 11, e' attribuita
priorita'  nella  concessione  dei finanziamenti promossi dalla legge
regionale n. 28/1989;
    Ravvisata   pertanto  la  necessita'  di  integrare  il  suddetto
regolamento  con  l'inserimento delle modalita' per la determinazione
della  spesa  ammissibile per la redazione delle suddette varianti al
P.R.G.C.;
    Vista   la   relazione   di   data  27  novembre  2000  prot.  n.
P.T./15657/8.101   redatta   a   cura   del   servizio  degli  affari
amministrativi    e    legali   della   direzione   regionale   della
pianificazione territoriale;
    Sentito  in merito il comitato dipartimentale per il territorio e
l'ambiente  che  nella seduta del 17 novembre 2000 ha espresso parere
favorevole;
    Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 3702 del 1
dicembre 2000;
Decreta:     Per le motivazioni in premessa indicate, il "Regolamento
concernente   le   modalita'   per   la  determinazione  della  spesa
ammissibile  e  quelle attinenti la documentazione da allegare per il
finanziamento  della  formazione degli strumenti urbanistici ai sensi
della  legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'Art. 1
della  legge  regionale 14 luglio 1992, n. 19", approvato con decreto
del  presidente  della giunta regionale n. 0429/Pres. del 26 novembre
1996,   gia'  integrato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale  20 novembre  1998,  n.  0401/Pres.,  e' integrato mediante
inserimento, dopo l'Art. 2-bis, del seguente articolo:
    "Art.  2-ter.  -  Spesa  ammissibile  per  il finanziamento delle
varianti  al  P.R.G.C.  relative  alle  aree  di  rilevante interesse
ambientale   (ARIA)   e   ai   territori  destinati  dagli  strumenti
urbanistici   comunali  a  parco  naturale  o  ad  ambiti  di  tutela
ambientale  previsti dal piano urbanistico regionale (Art. 5, comma 3
della legge regionale n. 42/1996).
    1.  Le  operazioni  da  effettuarsi  per  il  calcolo della spesa
ammissibile risultano le seguenti:
      a) (Art.  5,  quarto comma, circolare n. 6679/69). Applicazione
della prima aliquota della tabella A della tariffa (L. 1.500.000);
      b) (art.  5,  ottavo  comma,  circolare  n. 6679/69). Eventuale
integrazione  della  tariffa  base nella percentuale massima cumulata
del   50%   dovuta   alla   presenza   delle  particolari  situazioni
espressamente indicate;
      c) (art.  2,  ultimo  comma,  circolare  n. 6679/69). Addizione
delle  spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura
forfettaria   secondo   le   percentuali   fissate   dalla  circolare
ministeriale   sopraccitata,  variabili  in  relazione  all'ammontare
dell'onorario (tabella B della tariffa);
      d) adeguamento  ISTAT,  secondo  l'ultimo dato disponibile alla
data  del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande
di contributo (31 gennaio).
    2. L'eventuale integrazione della tariffa base, nella percentuale
prevista  dall'Art.  5,  ottavo comma, della circolare n. 6679/69, di
cui  alla lettere b) del comma 1, viene determinata in relazione alle
motivazioni  di  volta  in  volta  indicate  dai  comuni  in  sede di
richiesta di contributo.
    3.  Alla  somma  cosi' ottenuta va applicata la riduzione del 75%
per una superficie fino a 500 ettari.
    4. Per una superficie superiore ai 500 ettari la riduzione e' del
70%".
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservare  e  fare
osservare le suindicate disposizioni come integrazione al regolamento
della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 18 dicembre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 5 febbraio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 45